Valutazione modellistica degli odori
TerrAria si dedica alla valutazione dell’impatto odorigeno, mediante un approccio modellistico, ad esempio utilizzando il modello CALPUFF per valutare gli effetti a scala locale. Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l’utilizzo del territorio. Pertanto, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti in concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzino l’impatto odorigeno, nasce dalla necessità di far sì che attività con rilevanti flussi osmogeni non ostacolino la fruibilità del territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni urbanistiche adottate.
A livello nazionale, il D.Lgs 183/2017 (in attuazione della Direttiva 2015/2193) ha introdotto nella Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) l’articolo 272-bis relativo alle emissioni odorigene che permette alle Regioni e alle Autorità Competenti, in sede di autorizzazione di un impianto, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene, che potranno consistere in:
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- valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
- specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (OUe/s o OUe/m³) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- prescrizioni relative agli impianti aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento, o definizione di criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili intorno agli stabilimenti.
La normativa implica inoltre che il superamento dei valori limite indicati nell’autorizzazione dia luogo a sanzioni (in particolare, una sanzione pecuniaria fino a 10’000 euro o l’arresto fino ad un anno).
L’impatto odorigeno viene generalmente misurato a partire dalla concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche (UO) al m3, che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l’odore del campione analizzato (UNI EN 13725:2004). Sia a livello nazionale che comunitario non esiste attualmente una normativa specifica nell’ambito del disturbo olfattivo; tuttaviatuttavia, alcuni paesi europei (Olanda, Germania, Inghilterra) così come alcune regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Puglia…) hanno definito dei valori di riferimento che rappresentano delle linee guida per le valutazioni di impatto ambientale. I principali riferimenti normativi sono quindi le norme UNI ed in particolare:
- UNI EN 13725:2004 “Qualità dell’aria. Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica”;
- UNI 10796:2000 “Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici”;
- UNI 10964:2001 “Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell’aria”.
LIMITI DI RIFERIMENTO
Le Linee Guida di Regione Lombardia (Deliberazione Giunta di Regione Lombardia del 15 febbraio 2012 – n. IX/3018, Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno) definiscono i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale alle quali la popolazione percepisce l’odore. Tali valori sono:
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- 1 OUe/m3, il 50% della popolazione percepisce l’odore;
- 3 OUe/m3, l’85% della popolazione percepisce l’odore;
- 5 OUe/m3, il 90-95% della popolazione percepisce l’odore.
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Con 98° percentile su base annuale si intende il 175esimo valore della serie annuale di concentrazioni orarie riordinata in ordine decrescente, che equivale al 2% delle ore dell’anno. Pertanto, la normativa di riferimento permette il superamento di tali limiti per 175 ore in un anno. Una frequenza di 175 ore in un anno corrisponde a poco più di 7 giorni, o a circa 3 ore e 20 minuti a settimana, o a poco meno di 15 ore al mese.
Le Linea Guida di Regione Lombardia relative agli odori specificano di utilizzare un coefficiente pari a 2,3 (peak-to-mean) per ottenere le concentrazioni orarie di picco, a partire dalle concentrazioni medie orarie.